Pratiche detrazione fiscale 50%

(ristrutturazioni edilizie)

È possibile detrarre dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per la ristrutturazione edilizia delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni fiscali:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare

Chi può usufruire della detrazione fiscale 50%

L’ agevolazione fiscale spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili, case e abitazioni oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari

  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

  • locatari o comodatari

  • soci di cooperative divise e indivise

  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce

  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Per quali lavori spettano le detrazioni fiscali 50%

  • Gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
  • Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

  • Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

  • Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

  • I lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati:

    • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
    • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

    La detrazione fiscale compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
    Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’ agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
    Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
    In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

    A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
    • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
    • porte blindate o rinforzate
    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
    • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti settembre 2017
    • apposizione di saracinesche
    • tapparelle metalliche con bloccaggi
    • vetri antisfondamento
    • casseforti a muro
    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
    • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • Gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

  • Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
    Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
    Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
  • Gli interventi di ristrutturazione edilizia per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
    Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

  • Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

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