APE: Attestati di Prestazione Energetica

Il 1 ottobre 2016 è entrata in vigore una nuova normativa che rende omogeneo, a livello nazionale, il formato ed i contenuti dell’APE (Attestato di prestazione energetica). In particolare definisce criteri uniformi per la determinazione e la rappresentazione delle classi energetiche (da A4, la più efficiente a G, la meno efficiente).

L’Attestato di Prestazione Energetica, se correttamente redatto, dovrebbe adempiere agli obiettivi di:

  • informare suoi consumi energetici dell’immobile in oggetto;

  • fornire raccomandazioni per la riduzione dei consumi proponendo interventi convenienti in termini di rapporto costi / benefici ovvero spesa da sostenere (consumo di gas, energia elettrica, ecc.) e risparmio energetico ottenibile;

  • assegnare una classe energetica all’immobile consentendo una immediata e comprensibile sintesi della qualità energetica dell’immobile;

  • contenere dati utili per poter confrontare e valutare, sul piano dei consumi energetici, immobili diversi da acquistare o locare.

Per quali unità immobiliari è obbligatorio l’APE

Come principio, tutti gli edifici finiti che per il loro utilizzo, residenziale o lavorativo, necessitano di un impianto di climatizzazione (non importa se sia al momento esistente o funzionante), sono dotabili di APE(Attestato di prestazione energetica).

Per quali unità immobiliari è escluso l’obbligo dell’APE

Gli immobili per cui non è tecnicamente possibile calcolare il consumo energetico e quindi redigere un APE sono necessariamente esclusi dall’ obbligo di dotazione APE.

Indipendentemente che sia o meno possibile calcolarne i consumi energetici, le norme legislative escludono espressamente dalla dotazione di APE ed a maggior ragione, da tutti gli altri eventuali obblighi inerenti l’APE:

  • gli edifici isolati (non contigui ad altri) con superficie utile inferiore a 50 m2;

  • gli edifici adibiti a luoghi di culto;

  • i ruderi, tipicamente accatastati come collabenti o comunque così definiti nell’atto di eventuale compravendita;

  • i fabbricati in costruzione, ovvero quelli che non dispongono di agibilità ed in particolare quelli costituiti dallo “scheletro strutturale” o od al “rustico”.

Non è più possibile sostituire un APE con la cosiddetta “Autodichiarazione di classe G”, cioè la dichiarazione del proprietario affermante le scadenti qualità energetiche di un immobile.

Quando serve predisporre l’APE

Come principio, se non ne è previsto l’esonero come dal punto precedente, un immobile deve essere dotato di APE nel caso:

  • di trasferimento di proprietà (anche a titolo gratuito) o di locazione;

  • di nuovo edificio, a fine lavori, prima della richiesta dell’agibilità;

  • di ristrutturazione importante , quando alla fine dei lavori si richiede l’agibilità;

  • edifici esistenti di uso pubblico ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 m2;

  • edifici esistenti di cui sopra in caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti termici.

Gli obblighi relativi all’APE

Nei casi in cui è prevista la dotazione di APE, possono sorgere anche questi obblighi di legge:

  • obbligo di informazione: l’acquirente o il locatario devono essere informati delle informazioni contenute nell’APE in dotazione all’immobile;

  • obbligo di consegna: l’acquirente o il locatario devono aver ricevuto copia dell’APE in dotazione all’immobile;

  • obbligo di allegazione: l’APE deve risultare allegato all’atto di vendita od al contratto di locazione;

  • obbligo di affissione: l’APE deve essere esposto con evidenza in luogo ben visibile al pubblico.

Come fare per ottenere l’APE del tuo immobile

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