Pubblicato il “Decreto Ecobonus”

Il tanto atteso decreto tecnico è stato pubblicato nei maggiori siti italiani. Il decreto disciplina sia gli interventi Ecobonus “tradizionali” (50%-65%) che quelli rientranti nel cosiddetto “Superecobonus” (110%). Da una prima lettura appare certo che nulla sarà più come prima. Al di là delle aliquote e dei massimali di costo, di cui peraltro si vociferava già da qualche anno in stile conto termico, il settore delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico subisce un appesantimento burocratico non indifferente. Di seguito le osservazioni per il mondo dei termoidraulici:

1. Adempimenti

Il decreto, all’art.6, definisce testualmente che è obbligatorio “depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica ex legge 10/91 e succ.  modifiche.”. L’articolo obbliga in sostanza ai sensi del D.M. 26/6/2015 All.1 Art.1.4.2 e Art.6.1 il deposito prima dell’inizio lavori della C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata a firma di un tecnico abilitato) accompagnata dalla relazione ex legge 10/91.

2. Ambiti di applicazione

Il decreto, all’art.1 e all’art.12, definisce che trova la sua applicazione per gli interventi Ecobonus e Superecobonus che abbiano avuto data di deposito della C.I.L.A. in data successiva alla pubblicazione del decreto.

Conseguenze del decreto per il settore termoidraulico

Chiunque da oggi vorrà installare un generatore di calore  e godere delle detrazioni fiscali comprese le rispettive cessioni e sconti in fattura dovrà obbligatoriamente presentare preventivamente una C.I.L.A. in Comune. Pena il decadimento delle detrazioni fiscali.

Seguiranno aggiornamenti!

A disposizione come sempre per le vostre pratiche….anche Superbonus al 110%!

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