Bonus facciate: novità 2020!

 

La legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici: il Bonus facciate.

Nel dettaglio, si tratta di una detrazione Irpef del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444, ossia le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (zone A) o le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

Laddove l’intervento effettuato influenzi dal punto di vista termico l’edificio ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 ( le linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici) e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010 (valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m²K).

In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni di cui ai co.3-bis e 3-ter dell’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.

Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (il citato Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.

Pertanto, per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.

La norma fa esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/1998: si dovrebbe dunque applicare ai soli immobili a destinazione residenziale ed a favore dei soli contribuenti IRPEF, anche se la questione andrebbe chiarita dall’Agenzia delle Entrate.

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