Novità 2020 a fronte dei chiarimenti ENEA

 

Si può detrarre  l’installazione di un condizionatore  domestico (Pompa di Calore) mantenendo la caldaia? Con quali aliquote?

E’ questo il quesito che ci viene spessp posto da clienti e installatori.

Vedremo ora di far luce sulla questione anche a seguito di recenti chiarimenti da parte di ENEA.

CASO N.1: Pompa di calore per riscaldamento e mantenimento caldaia per produzione acqua calda sanitaria

In questo primo caso il cliente decide di installare una pompa di calore tipo split per il riscaldamento domestico e mantenere la caldaia per la sola produzione di acqua calda sanitaria.

In questo caso ENEA risponde che “per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore”;tuttavia, sentito il parere del MISE, si ritiene che la vecchia caldaia possa anche non essere rimossa e assolvere unicamente alla produzione di acs.Per fruire dell’agevolazione, però, devono essere eseguiti interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del funzionamento della caldaia per il riscaldamento. Tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

CASO N.2: Pompa di calore per riscaldamento e mantenimento caldaia per il riscaldamento in zone termiche separate

In questo secondo caso il cliente decide di installare una pompa di calore tipo split per il riscaldamento domestico e mantenere la caldaia per il riscaldamento attribuendo ai due generatori zone termiche distinte. E’ il caso tipico per esempio di una casa unifamiliare su due piani in cui la caldaia scalda la zona giorno e la pompa di calore scalda la zona notte, senza alcuna promiscuità di emissione termica.

In questo caso ENEA risponde, consultato il MISE, che essendo agevolabile l’intervento di sostituzione integrale o parziale dell’impianto termico preesistente l’intervento possa esssere agevolato.

In generale possiamo affermare che gli interventi di installazione di una pompa di calore aria/aria tipo split in ambito domestico è sempre agevolabile a meno che non si configuri come integrazione di un impianto termico esistente.

ALIQUOTE

Ricordiamo che l’aliquota di detrazione spettante è pari al 50% nei casi di ristrutturazione edilizia (Bonus Casa) e pari al 65% nel caso di Risparmio Energetico (Ecobonus).

A disposizione come sempre per le vostre pratiche!

Condividi questo articolo